TITOLO I – Denominazione – sede
Articolo 1 – Denominazione e Sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Molfetta (BA) alla via San Domenico n. 18, un’associazione culturale, sociale e sportiva dilettantistica che assume la denominazione “MEDITERRANEO”.
TITOLO II – Principi, scopi e durata
Articolo 2 – Principi
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini culturali, sociali e sportivi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Articolo 3 – Scopi
L’Associazione si propone:
1) In ambito culturale:
a) Tutelare, riscoprire e valorizzare la cultura popolare;
b) Divulgare, attraverso convegni, conferenze, mostre, concorsi, eventi, spettacoli ecc…, la cultura mediterranea;
c) Pubblicare riviste, libri, opuscoli ed articoli, sia a mezzo stampa che nel web, relativi agli scopi sociali;
d) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento;
e) Collaborare con Enti, Associazioni ed Agenzie per la diffusione della cultura mediterranea.
Per la realizzare gli scopi elencati al punto 1, l’Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:
• Elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di diffondere le attività culturali dell’Associazione;
• Promuovere, sostenere attività con altri entio gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell’associazione, sia in Italia che all’estero;
• Collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
• Divenire socio di enti, società ed Onlus aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
• Promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all’estero;
• Promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
• Promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell’Associazione;
• Curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l’Associazione e le sue attività;
• Promuovere e sviluppare ad ogni livello, con le iniziative più idonee, attività connesse alla riscoperta e mantenimento delle tradizioni mediterranee in campo artistico, musicale e culinario, con particolare attenzione alle esigenze dei più giovani e delle famiglie, anche attraverso attività di volontariato, di promozione turistica, sportiva e ricreativa.
2) In ambito sociale:
f) Organizzare, gestire e collaborare a campagne di beneficienza;
g) Organizzare, gestire e collaborare a campagne di tutela dei diritti civili;
h) Organizzare, gestire programmi di assistenza sociale;
i) Organizzare, gestire e collaborare a campagne di prevenzione;
j) Organizzare, gestire e collaborare a campagne di formazione.
Per realizzare gli scopi elencati al punto 2, l’Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:
• Lavorare assieme alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione per contribuire fattivamente all’emancipazione dalla povertà, dall’ignoranza e dall’emarginazione.
• Elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
• Stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
• Promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi quelli dell’associazione, sia in Italia che all’estero;
• Collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
• Divenire socio di enti, società ed Onlus aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
• Promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all’estero;
• Promuovere, sostenere e organizzare attività di assistenza, servizi alla persona, servizi sociali e ogni altra forma di supporto alle necessità degli anziani e delle persona svantaggiate;
• Promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell’Associazione;
• Curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l’Associazione e le sue attività.
3) In ambito sportivo:
k) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare legate al mondo del mare;
l) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
m) Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
n) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
o) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
p) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
q) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Per realizzare gli scopi elencati al punto 3, l’Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:
• Contribuire a diffondere la conoscenza e la pratica delle attività sportive connesse al mare e la vela in particolare tra i giovani;
• Promuovere e praticare le discipline sportive e delle attività sportive connesse al mare e la vela in particolare organizzando e partecipando a manifestazioni ludiche, sportive, ricreative ed agonistiche;
• Diffondere e migliorare lo spirito marinaresco e la volontà di salvaguardia dell’ambiente marino;
• Promuovere, gestire ed organizzare, in proprio o con altre associazioni ed Enti, iniziative nel campo degli sport nautici;
• Promuovere ed organizzare, attraverso eventi pluridisciplinari, attività didattiche con svolgimento di corsi, redazione e pubblicazione di testi, filmati ed ogni altro sussidio didattico sia utile al conseguimento di tale attività;
• Promuovere e diffondere la cultura marinaresca attraverso mostre, ricerche, conferenze e dibattiti ed ogni altra manifestazione utile a conseguire tale scopo;
• Produrre e distribuire opuscoli, filmati, fotografie, volantini utili al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
• Gestire, in proprio ed in concessione, strutture pubbliche e private al fine di contribuire alla diffusione, pratica e conoscenza degli sport nautici e del diporto (musei, pontili, barche, strutture di promozione turistica, ecc.).
Articolo 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO III – Soci
Articolo 5 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sociale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo sottoscritto, per presentazione, da almeno due soci in regola con il versamento delle quote sociali ed in possesso dei requisiti di eleggibilità.
3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta con motivazione da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L’eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative svolte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
4. I soci hanno il diritto-dovere di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) Dimissioni volontarie;
b) Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) Scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
4. L’associato dimissionario o escluso potrà essere riammesso previo pagamento delle quote associative relative al periodo di esclusione maggiorate fino ad un massimo del 50% con provvedimento del Consiglio Direttivo.
5. I soci dimissionari o decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
TITOLO IV – Organi dell’Associazione
Articolo 8 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea generale dei soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Se eletto).
Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione Ordinaria e Straordinaria.
2. L’Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
a) Almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.
b) Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
8. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
Articolo 10 – Partecipazione all’Assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Articolo 11 – Assemblea Ordinaria
1. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto.
2. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.
Articolo 12 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Validità assembleare
1. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa: IL Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Articolo 15 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione della carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l’Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Redigere il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
b) Indire le Assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 4;
c) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
d) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
e) Determina, di anno in anno, le quote sociali e la quota di ammissione determinandone le scadenze e le more;
f) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
g) Deliberare circa l’ammissione degli associati;
h) Deliberare circa l’esclusione degli associati;
i) Realizzare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
j) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 18 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca i consiglieri per le riunioni.
Articolo 19 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il Segretario-Tesoriere
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale Tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (Se eletto)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre soci, può essere eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, che ne nomina il Presidente, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo o in altra Assemblea Generale qualora se ne verificasse la necessità. Resta in carica quattro anni ed ha competenza sul controllo della gestione contabile dell’Associazione.
2. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Collegio può richiedere al Consiglio Direttivo di visionare qualsiasi atto o documento contabile, nessuno escluso, al fine di rendere trasparente la gestione amministrativa dell’Associazione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti sottoscrive il Conto Consuntivo attestandone la regolare redazione.
Articolo 22 – Eleggibilità negli Organi Collegiali
1. L’eleggibilità dei soci nei vari Organi Collegiali è condizionata alla regolarità con il versamento delle quote sociali.
2. Non è eleggibile un socio che abbia riportato condanne penali o nei confronti del quale sia stata comminata una sanzione disciplinare di sospensione.
3. Ogni socio non può ricoprire incarichi nello stesso organo collegiale per più di due mandati consecutivi.
4. L’eleggibilità dei soci alla carica di Presidente dei vari organi collegiali è condizionata ad una anzianità sociale di almeno quattro anni ed una età anagrafica di almeno 25 anni.
TITOLO V – Risorse economiche, Rendiconto e Patrimonio
Articolo 23 – Il rendiconto
1. Il rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoscritto dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che ne attestano la regolarità, prima di essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 24 – Anno sociale ed Esercizio Finanziario
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 25 – Risorse economiche e Patrimonio
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e culturali;
c) Eredità, donazioni e legati;
d) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
TITOLO VI – Norme finali e Scioglimento
Articolo 26 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 27 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 28 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.